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Conversione patente estera

PATENTI RILASCIATE DA STATI DELL’UNIONE EUROPEA

conversione ptente estera

Tutti coloro che sono in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono circolare in territorio italiano con veicoli per i quali possiedono relativa patente e non hanno obbligo di conversione dopo un anno dall’ottenimento della residenza in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da Stati membri della Comunità Europea sono infatti equiparate alle patenti italiane.

Chi è titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità può rivolgersi (personalmente o tramite delegato) all’Ufficio della Motorizzazione di appartenenza e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita alle competenti Autorità.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In questo caso il titolare può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, oppure se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Il titolare di patente rilasciata da Stato membro UE, una volta acquisita la residenza in Italia:

  • deve convertirla (ottenendo una nuova patente italiana equiparata) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è di tipo “senza limiti” di validità amministrativa
  • deve convertirla prima della revisione a suo carico.

I cittadini italiani in possesso di patente rilasciata da Unione Europea che circolano in Italia ed hanno residenza in Italia sono soggetti alle disposizioni della disciplina italiana per quanto concerne la durata della validità della patente e il controllo medico.

Per calcolare la data di scadenza della patente europea si considera la data della residenza in Italia in funzione dell’età del conducente e del tipo di patente.

PATENTI RILASCIATE DA STATI EXTRACOMUNITARI

In questo caso è possibile ottenere subito la conversione senza esami della patente se residenti in Italia da meno di 4 anni al momento in cui è effettuata la domanda (vedi circolare MIT prot. n° 47905/23.18.01 del 28/05/2010).

Per chi è residente in Italia da più di 4 anni la conversione della patente è possibile soltanto dopo essersi sottoposti ad esami di revisione della patente di guida.

Per quei cittadini residenti in Italia da non più di un anno e in possesso di patente rilasciata da Stato extracomunitario possono utilizzare la propria patente allegando una traduzione integrale ufficiale; acquisita poi la residenza possono richiedere la conversione, ovvero ottenere una nuova patente italiana equiparata a quella extracomunitaria in loro possesso.

ATTENZIONE: la traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:

a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);

b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

 

E’ possibile convertite una patente extracomunitaria solo se il Paese che l’ha emessa ha rapporti di reciprocità con l’Italia.

I Paesi che hanno rapporti reciprocità con l’Italia sono:

( Circolare Prot. n° 9809 del 22 aprile 2015Entrata in vigore del nuovo Accordo Italia – Uruguay: 17/05/2015. Valido fino al 17/05/2020 )

Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador (2),Ecuado(5), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islaele (7), Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia (6) Slovenia, Spagna, Sli Lanka (3), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (4).

(1) Valido fino al 25 dicembre 2019

(2) Valido fino al 19 settembre 2014

(3) Valido fino al 14 novembre 2016

(4) Valido fino al 12 dicembre 2014 – Entrata in vigore del nuovo Accordo Italia – Uruguay: 17/05/2015. Valido fino al 17/05/2020

(5) Valido fino al 12 marzo 2017

(6) Valido fino al 8 aprile 2018

(7) Valido fino al 10 novembre 2018

ATTENZIONE: Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada: personale diplomatico e consolare

Cile: diplomatici e loro familiari

Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari

Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONVERSIONE

Qualora la patente sia convertibile, la richiesta deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera posseduta con allegati i seguenti documenti:

  • 3 foto
  • carta d’identità
  • permesso di soggiorno
  • certificato medico in bollo
  • certificato di residenza storico
  • patente estera
  • traduzione patente. La conformità della traduzione del testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia del Paese che ha rilasciato la patente; quest’ultima certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.